ORGANISMI SOCIETARI
   
  Assemblea degli Iscritti

Assemblea delle Regioni


Consiglio Direttivo


Comitato esecutivo


Presidente
  

 
 
  Collegio dei Probiviri :
     
  Effettivi : Dr. Fabio Isirdi Supplenti : Dr. Claudio Bulgarelli
    Dr. Vincenzo Guerrucci   Dr. Rosario Forestieri
    Dr. Giovanni Zadro    
     

 
STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI ECOGRAFIA IN MEDICINA GENERALE - S.I.E.M.G.
 
 
Art. 1 - GENERALITA'
 
 
1.
è costituita l' Associazione denominata Società Italiana di Ecografia in Medicina Generale in sigla anche S.I.E.M.G., con sede in Colorno, (PR).
 
 
2.
All' Associazione partecipano i Medici che operano nell' ambito delle Cure Primarie e che abbiano compiuto o intrapreso un percorso formativo in ecografia generalista.
 
 
3.
L' Associazione è apartitica, apolitica e non svolge attività sindacale; essa può far parte solo di organizzazioni che siano, non solo per statuto ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico.
 
 
4.
L' Associazione può essere editrice di periodici e non ha scopi di lucro.
 
 
 
 
 
Art. 2 - Scopi
 
 
1.
L' Associazione si propone di:
 
 
a)
stimolare l' uso dell' ecografia negli studi dei Medici di Medicina Generale;
 
 
b)
promuovere l' insegnamento teorico e pratico dell' ecografia;
 
 
c)
formare Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale con modalità specifiche ed adeguate alle necessità di queste categorie;
 
 
d)
strutturare e aggiornare percorsi formativi a livelli differenziati per i Medici che operano nel settore delle Cure Primarie, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina;
 
 
e)
promuovere i percorsi formativi presso gli organi di Governo affinché tali forme di insegnamento vengano riconosciute e correttamente attuate;
 
 
f)
cooperare con gli organi di Governo, le Università, gli Ordini Professionali e le Organizzazioni Sociali per incentivare lo sviluppo ed il potenziamento dell' ultrasonologia in termini di assistenza, insegnamento e ricerca;
 
 
g)
collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi sanitari, pubblici e privati, per l' elaborazione di linee guida, per la promozione di trials di studio e della ricerca scientifica;
 
 
h)
favorire la ricerca nell' ambito delle Cure Primarie;
 
 
i)
allacciare rapporti con enti scientifici nazionali ed internazionali i cui interessi siano convergenti con i propri per coordinare l' attività scientifica ed educazionale nel campo dell' ultrasonologia;
 
 
j)
tutelare gli interessi professionali dei propri associati, sotto il profilo puramente scientifico;
 
 
k)
dotarsi di rappresentanze regionali al fine di raggiungere una più capillare conoscenza delle realtà locali;
 
 
l)
promuovere ed organizzare, anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti terzi, attività e servizi a favore degli iscritti e dei medici di medicina generale per la più capillare diffusione dell' ecografia;
 
 
m)
organizzare congressi, convegni e seminari e le attività connesse a tali iniziative;
 
 
n)
promuovere ed attuare con qualsiasi modalità iniziative per la specializzazione, la formazione e l' aggiornamento professionale, culturale, informativo, divulgativo degli iscritti e della categoria dei medici di medicina generale, anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e istituzioni e anche mediante la pubblicazione e distribuzione di studi, giornali e l' impiego di altri mezzi di comunicazione;
 
 
o)
promuovere iniziative di revisione e miglioramento della qualità tecnico scientifica nella ecografia generalista.
 
 
 
 
 
Art. 3 - Adesione
 
 
1.
Possono essere soci i medici che operano nell' ambito delle cure primarie e che abbiano compiuto o intrapreso un percorso formativo in ecografia generalista.
 
 
2.
E' espressamente esclusa la temporaneità della qualità di socio e della partecipazione alla vita associativa.
   
3. Le domande di ammissione devono essere formulate per iscritto al Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro accettazione, previa verifica dell' esistenza dei requisiti necessari.
   
4. Il richiedente deve dare atto di esercitare effettivamente la professione medica, indicare il percorso formativo in ecografia generalista compiuto e dichiarare di accettare tutte le norme del presente Statuto, che, previa richiesta gli è rilasciato in copia.
   
5. Il Consiglio Direttivo decide, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sulla ammissione del richiedente la quale decorre dalla data di adozione della delibera.
   
6. In caso di rigetto della domanda di iscrizione può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso medesimo.
   
7. Il nominativo del socio ammesso deve essere annotato, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati con indicazione dei dati anagrafici e della data della delibera di ammissione.
   
8. I soci in regola con il pagamento della quota annuale, ad esclusione dei soci aggregati, onorari e sostenitori, godono dell' elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche. Ciascuno di essi in Assemblea ha un voto ed ha diritto di voto per l' approvazione e la modifica dello Statuto, per l' approvazione del bilancio consuntivo e per ogni altra delibera sottoposta alla Assemblea degli iscritti.
   
9. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
   
   
  Art. 4 - Associati
   
1. i soci si suddividono in fondatori, ordinari, aggregati, onorari, sostenitori.
   
2. Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti all' atto di costituzione della Associazione.
   
  Soci ordinari sono coloro che hanno compiuto il percorso formativo in ecografia generalista partecipando ad almeno duecentoquaranta ore formative con riconoscimento di crediti in Educazione Continua in Medicina (ECM).
   
  Soci aggregati sono coloro che, operanti nel campo delle cure primarie, hanno iniziato un percorso formativo in ecografia generalista comprovato da crediti ECM.
   
  Soci onorari sono coloro che, nominati dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, si siano particolarmente distinti per la loro attività scientifica e formativa nei confronti della ecografia generalista.
   
  Soci sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, che intendono sostenere culturalmente e/o finanziariamente le finalità dell' Associazione.
   
3. I soci aggregati, onorari e sostenitori non hanno diritto di voto, non sono eleggibili né possono ricoprire cariche sociali.
   
4. Gli iscritti all' Associazione sono tenuti:
   
a)
ad accettare ed osservare le disposizioni del presente Statuto;
   
b)
a contribuire alla determinazione ed all' attuazione delle iniziative disposte a livello nazionale e locale ed a perseguire gli scopi dell' Associazione;
   
c)
a versare per ogni anno solare la quota di iscrizione entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo
   
5. La qualità di socio non è trasmissibile e si perde:
   
a)
per morte o per recesso;
 
 
b)
per decadenza;
 
 
c)
per esclusione.
   
6. Il socio può esercitare il diritto di recesso, comunicando, a mezzo lettera raccomandata, al presidente dell' Associazione la sua volontà di recedere. Il recesso è efficace dal momento della ricezione della suddetta lettera raccomandata. Il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento delle quote sociali dovute fino a tale data.
   
7. E' dichiarato decaduto dalla qualità si socio colui che viene cancellato dall' albo di appartenenza e colui che non provvede per due annualità al pagamento della quota associativa, non ottemperando alla formale richiesta rivoltagli dal Consiglio Direttivo.
   
8. E' escluso dall' Associazione il socio che:
   
a)
non rispetta gli scopi e le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti;
 
 
b)
tiene un comportamento contrastante con gli scopi dell' Associazione;
 
 
c)
tiene un comportamento non conforme ai principi di dignità e decoro;
   
  L' esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, previa contestazione degli addebiti al socio ed invito allo stesso a presentare eventuali giustificazioni; il socio può chiedere di essere sentito personalmente.
   
9. Il socio receduto, escluso o del quale sia stata deliberata la decadenza o che, comunque, abbia cessato di far parte dell' Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione.
   
   
  Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE
   
1. Le entrate dell' Associazione sono costituite da:
   
a)
quote di ammissione e quote annuali versate dagli associati;
 
 
b)
corrispettivi specifici per prestazioni o servizi;
 
 
c)
elargizioni, contributi o donazioni di persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, per il conseguimento degli scopi statutari;
 
 
d)
proventi derivanti dall' attività principale e dalle attività strumentali eventualmente svolte dall' Associazione, quali, a titolo esemplificativo, royalties per diritti di autore, corrispettivi a fronte di ricerche, consulenze, partecipazione ad iniziative di carattere scientifico;
 
 
e)
ogni altro contributo legittimamente acquisito.
   
2. Il patrimonio dell' Associazione è costituito da:
   
a)
beni mobili e immobili pervenuti all' Associazione a qualsiasi titolo;
 
 
b)
fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
   
   
  Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO
   
1. L' esercizio finanziario dell' Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
   
2. Per ogni esercizio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere da depositare entro il mese di febbraio, un bilancio consuntivo economico e finanziario dell' esercizio trascorso, che dovrà essere sottoposto per la approvazione all' esame della prima Assemblea ordinaria convocata entro il 31 marzo di ogni anno solare, ed un bilancio preventivo per l' esercizio iniziato.
   
3. I bilanci consuntivo e preventivo saranno pubblicati e depositati presso la sede dell' Associazione almeno tre giorni prima della data dell' assemblea convocata per l' approvazione, affinché i soci possano prenderne visione unitamente alla relazione del Presidente di cui all' art. 13, quarto comma.
   
   
  Art. 7 - Organi dell' Associazione
   
1. Sono organi dell' Associazione
   
a)
l' Assemblea degli iscritti
 
 
b)
l' Assemblea delle regioni
 
 
c)
il Consiglio Direttivo
 
 
d)
il Comitato esecutivo
 
 
e)
Il Presidente Onorario
 
 
g)
il Collegio dei Probiviri
   
   
  Art. 8 - ASSEMBLEA
   
1. L' Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria entro il 31 marzo di ogni anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti, almeno un decimo degli iscritti aventi diritti al voto.
   
2. L' Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l' indicazione del luogo, del giorno, dell' ora e degli argomenti all' ordine del giorno, da comunicare agli associati, a mezzo servizio postale o telefax o posta elettronica e da pubblicare presso la sede e sul sito web dell' Associazione, almeno otto giorni prima della data fissata; tale termine potrà essere ridotto a tre giorni in caso di motivata urgenza.
   
3. In prima convocazione l' Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
   
4. L' Assemblea sarà presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente dell' Associazione ovvero dal Consigliere più anziano d' età presente.
   
5. L' Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; la verifica di tale diritto è effettuata dal Presidente o, per sua delega, da un componente del Consiglio Direttivo.
   
6. Alle deliberazioni dell' assemblea, anche relative al bilancio consuntivo, viene data pubblicità mediante pubblicazione mediante affissione presso la sede dell' Associazione.
   
7. L' Assemblea nomina per la redazione del verbale un Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.
   
  Art. 9 - Partecipazione all' Assemblea
   
1. Gli iscritti sono ammessi a partecipare all' Assemblea personalmente, esclusa ogni delega.
   
2. Sono ammessi al voto solo gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa, ivi compresa quella dell' anno in corso alla data di svolgimento dell' Assemblea.
   
   
  Art. 10 - Funzioni dell' Assemblea
   
1. L' Assemblea in sede ordinaria:
   
a)
determina le linee programmatiche dell' Associazione;
 
 
b)
elegge, con votazione separata, i componenti del Consiglio Direttivo e della Assemblea delle Regioni con voto segreto limitato a non più di due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi, scelti fra gli iscritti aventi diritto al voto;
 
 
c)
elegge con voto segreto fra gli iscritti aventi diritto al voto i componenti del Collegio del Probiviri;
 
 
d)
approva il bilancio consuntivo;
 
 
e)
delibera su qualsiasi argomento posto all' ordine del giorno;
 
 
f)
vota la sfiducia al Consiglio Direttivo.
   
2. L' Assemblea in sede straordinaria:
   
a)
delibera sullo scioglimento dell' Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti;
 
 
b)
approva lo Statuto e le sue modifiche con una maggioranza che rappresenti almeno un ventesimo degli iscritti.
   
3. La Segreteria Nazionale FIMMG ha diritto di veto sulle proposte di modifica dello Statuto SIEMG entro trenta giorni dalla presentazione delle medesime.
   
   
  ART. 11 - ASSEMBLEA DELLE REGIONI
   
a. L' Assemblea delle regioni è organo composto da un membro per ogni regione geografica italiana; essa svolge, dietro impulso del Consiglio Direttivo, attività consultiva in favore del Consiglio stesso.
   
b. I membri dell' Assemblea delle regioni vengono eletti dalla Assemblea degli associati con voto segreto limitato a non più di due terzi (arrotondanti per eccesso) degli eligendi, scelti fra gli aventi diritto al voto.
   
  Essi durano in carica quattro anni e cesseranno dall' incarico unitamente al Consiglio Direttivo.
   
c. L' Assemblea delle regioni è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte per ogni anno solare mediante avviso, contenente l' indicazione del luogo, del giorno, dell' ora e degli argomenti all' ordine del giorno, da inviare ai suoi componenti a mezzo telefax o posta elettronica.
   
   
  ART. 12 -Consiglio Direttivo
   
1) Il Consiglio Direttivo è composto undici membri eletti dall' Assemblea, che restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
   
2) Sei membri del C.D. vengono eletti dall' Assemblea tra tutti gli aventi diritto.
   
  Cinque membri vengono eletti dall' Assemblea tra dieci associati aventi diritto indicati dal Segretario Nazionale FIMMG.
   
  In prima attuazione il C.D. viene integrato con i cinque membri di indicazione del Segretario Nazionale FIMMG.
   
3) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti, a scrutinio segreto, nella prima riunione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile scientifico e il Responsabile della comunicazione. In caso di dimissioni o di decadenza il consigliere cessa dalla carica ed al suo posto subentra il primo dei non eletti, salvo quanto previsto al comma successivo.
   
4) Il Consiglio Direttivo si scioglie, con la conseguente decadenza di tutte le cariche, quando:
   
a)
venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei suoi componenti;
 
 
b)
venga votata dall' Assemblea degli iscritti la sfiducia al Consiglio Direttivo.
   
c)
Il C.D. può essere sfiduciato dalla Segreteria Nazionale FIMMG qualora, decisioni prese nelle sue funzioni, siano contrarie all' articolo 2 ( Principi Costistutivi ) dello statuto FIMMG e/o alle deliberazioni del Consiglio Nazionale FIMMG.
   
5) In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, anche in deroga a quanto diversamente previsto dal presente Statuto, il Presidente deve indire, nei modi previsti dall' articolo 8, nuove elezioni entro dieci giorni, che dovranno tenersi entro trenta giorni dall' evento che ha provocato lo scioglimento del Consiglio Direttivo.
   
6) Qualora il Presidente del Consiglio Direttivo non provveda entro il termine tassativo stabilito, le elezioni verranno indette in sua vece dal Presidente del Collegio dei Probiviri al quale dovranno, in tal caso, essere presentate le candidature previste dall' art. 13, terzo comma.
   
7) Nel caso in cui il Presidente del Collegio Direttivo non sia più in carica per qualunque motivo, agli adempimenti di cui al quinto comma provvede direttamente il Presidente del Collegio dei Probiviri.
   
   
  ART. 13 - Elezione dei Consiglieri
   
1. Le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo devono tenersi entro trenta giorni dal termine di scadenza del mandato quadriennale loro conferito dall' Assemblea.
   
2. Fino a che non siano stati eletti i nuovi membri rimane in carica il precedente Consiglio Direttivo.
   
3. Le candidature sono individuali e dovranno essere presentate al Presidente dell' Associazione almeno tre giorni prima della data fissata per l' Assemblea Ordinaria che preveda all' ordine del giorno il rinnovo dell' organo. Qualora non siano presentate candidature oppure siano presentate in numero inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere, stabilito previamente dall' Assemblea con apposita delibera, saranno eleggibili tutti gli iscritti aventi diritto al voto.
   
4. Ogni socio potrà esprimere il proprio voto segreto limitato a non più dei due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi e risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto colui che ha una maggiore anzianità di iscrizione all' Associazione.
   
5. Saranno ritenute nulle le schede che riporteranno un numero di voti maggiore di quello consentito, ovvero risulteranno compilate in modo da renderle riconoscibili.
   
   
  ART. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo
   
1. Il consiglio:
   
  - attua le deliberazioni dell' Assemblea;
   
  - persegue gli scopi dell' Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a tal fine necessari o utili;
   
  - amministra il patrimonio sociale, predispone annualmente il bilancio consuntivo economico e finanziario dell' esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, che sottopone all' approvazione dell' Assemblea ordinaria, ed il bilancio preventivo per l' esercizio iniziato;
   
  - determina la quota dovuta annualmente dagli iscritti, i contributi dovuti dai partecipanti ai programmi di formazione professionale, corsi, convegni, eventi culturali e sociali e per usufruire dei servizi resi dall' Associazione, anche a mezzo di convenzioni con terzi;
   
  - convoca l' Assemblea degli iscritti e ne determina l' ordine del giorno;
   
  - esamina le domande di iscrizione e delibera sul loro accoglimento;
   
  - nomina i soci onorari;
   
  - prende atto delle dimissioni;
   
  - delibera in ordine all' esclusione del socio;
   
  - dichiara la decadenza dalla qualità di socio;
   
  - delibera in ordine alla assunzione di personale dipendente;
   
  - elegge il responsabile scientifico ed il responsabile della comunicazione scegliendoli fra i componenti del Consiglio Direttivo;
   
  - determina le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti del Consiglio Direttivo ed a coloro che, su delega del Consiglio stesso, abbiano rappresentato l' Associazione presso enti pubblici o privati o nell' ambito di manifestazioni di particolare rilievo;
   
  - autorizza il Presidente ad aprire conti correnti bancari e/o postali con firma disgiunta anche del Tesoriere.
   
2. Il Consiglio Direttivo può votare la sfiducia nei confronti del Presidente a maggioranza assoluta. In tal caso il Presidente decade immediatamente dalla carica. Nella medesima seduta si dovrà procedere all' elezione del nuovo Presidente.
   
3. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
   
   
  ART. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
   
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso contenente l' ordine del giorno da comunicarsi con qualunque mezzo almeno tre giorni prima della data fissata, salvo particolari motivi di urgenza.
   
2. La convocazione può avvenire anche per iniziativa di almeno tre componenti del Consiglio, che ne facciano congiuntamente richiesta scritta al Presidente contenente anche l' ordine del giorno.
   
3. Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi.
   
4. Il Consiglio è validamente costituito con l' intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
   
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche per video conferenza e saranno sinteticamente riportate in verbale del Segretario, il quale lo sottoscriverà unitamente al Presidente.
   
6. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per l' approfondimento di temi di studio e per realizzare scopi predeterminati, chiamando a farne parte anche non iscritti all' Associazione.
   
7. Il Tesoriere incassa dai soci le quote annuali ed ogni altro corrispettivo o entrata da chiunque dovuto a qualunque titolo, cura la gestione amministrativa del patrimonio dell' Associazione, redige e consegna al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno una proposta di bilancio consuntivo economico e finanziario dell' esercizio concluso al 31 dicembre precedente e una proposta di bilancio preventivo per l' esercizio iniziale, ha la firma, disgiunta con il Presidente, sui conti bancari e postali.
   
8. Tutti i pagamenti verranno disposti con firma del Presidente o del Tesoriere.
   
   
  ART. 16 - COMITATO ESECUTIVO
   
1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Responsabile scientifico e dal Responsabile della comunicazione.
   
2. Esso svolge le attribuzioni che gli vengono delegate dal Consiglio Direttivo.
   
3. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente con avviso contenente l' ordine del giorno da comunicarsi con qualunque mezzo almeno tre giorni prima della data fissata, salvo particolari motivi di urgenza.
   
4. Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.
   
5. Il Comitato Esecutivo riferisce ogni sei mesi al Consiglio Direttivo sull' andamento delle attribuzioni delegate.
   
   
  ART. 17 IL PRESIDENTE ONORARIO
   
  La carica è ricoperta dal Segretario FIMMG pro tempore.
   
   
  ART. 18 - IL PRESIDENTE
   
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione.
   
2. Presiede l' Assemblea degli associati, l' Assemblea delle regioni, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo; dirige, coadiuvato dal Vice, tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto in conformità alle direttive dell' Assemblea, ai deliberati del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
   
3. Provvede alla convocazione dell' Assemblea delle regioni, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, curando, unitamente al Segretario, la tenuta dei verbali delle riunioni dell' Assemblea degli associati, dell' Assemblea delle regioni, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
   
4. Redige la relazione annuale sull' attività complessivamente svolta.
   
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest' ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
   
6. Il Presidente può essere sfiduciato dalla Segreteria nazionale FIMMG qualora , decisioni prese nelle sue funzioni , siano contrarie all' articolo 2 ( Principi Costitutivi ) dello statuti FIMMG e/o alle deliberazioni del Consiglio Nazionale FIMMG.
   
   
  ART. 19 - Collegio dei Probiviri
   
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica quattro anni.
   
2. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
   
3. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall' Assemblea e nomina nel proprio ambito, nel corso della prima riunione da tenersi entro 15 giorni dall' elezione, il proprio presidente.
   
4. Il Collegio si riunisce con preavviso di cinque giorni, salvo motivi di particolare urgenza, su convocazione del suo presidente, o, in mancanza, del membro effettivo più anziano, ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.
   
5. Il Collegio delibera a maggioranza.
   
   
  ART. 20 - Compiti del Collegio dei Probiviri
   
1. Compiti del Collegio dei Probiviri sono:
   
a)
vigilare sull' osservanza delle norme dello Statuto delle quali, in caso di controversia, è l' unico interprete;
 
 
b)
giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione e decadenza di soci, deliberati dal Consiglio Direttivo;
 
 
c)
proporre all' Assemblea, a tal fine - se del caso - da esso convocata, la decadenza dalla carica dei componenti del Consiglio Direttivo, per gravi motivi o violazione dello statuto, inerenti alla carica;
 
 
d)
convocare l' Assemblea, nell' ipotesi di persistente inattività del Consiglio Direttivo;
 
 
e)
decidere sulle controversie insorte all' interno dell' Associazione con decisioni inappellabili.
 
 
f)
decidere inappellabilmente, entro trenta giorni dalla data del suo deposito, sul ricorso presentato avverso la deliberazione del Consiglio Direttivo di rigetto di domanda di iscrizione alla Associazione.
   
2. L' opposizione ad un provvedimento di esclusione di socio dovrà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri entro il perentorio termine di giorni 15 dalla comunicazione all' interessato del provvedimento stesso. Il Collegio dovrà pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni dal ricevimento dell' impugnazione, dopo aver sentito l' interessato.
   
   
  ART. 21 - Durata dell' Associazione
   
1. La durata dell' Associazione è a tempo indeterminato.
   
   
  ART. 22 - Scioglimento dell' Associazione
   
1. In caso di scioglimento dell' Associazione l' Assemblea nominerà un comitato composto da tre liquidatori, di cui uno con funzioni di presidente e stabilirà la determinazione dell' eventuale attivo residuato dalla liquidazione.
   
   
  ART. 23 - Natura dell' Associazione, scioglimento della stessa e destinazione del patrimonio
   
1. Ai fini dell' applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, la Associazione “Società Italiana di Ecografia in Medicina Generale” costituisce ente associativo non commerciale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e del D.P.R. 26.10.1972 n. 633.
   
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
   
3. Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione di finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.
   
4. In caso di scioglimento dell' Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra o ad altre associazioni forensi con finalità analoghe, senza fini di lucro, da designarsi dall' Assemblea degli associati, sentito l' organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione se imposta dalla legge.
   
 
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